Calcolo Rivalutazione ISTAT + Interessi Legali

Calcolo Rivalutazione ISTAT + Interessi Legali

Calcolo Rivalutazione ISTAT + Interessi Legali

Calcola rivalutazione monetaria ISTAT + interessi legali su crediti (fatture, assegni, canoni, TFR, ecc.)

Totale rivalutato + interessi € 0
Rivalutazione ISTAT € 0
Interessi legali maturati € 0
Giorni considerati 0
Periodo Rivalutazione ISTAT (%) Interessi legali (%) Importo rivalutato Interessi periodo
TOTALE € 0 € 0

Descrizione

Il Calcolo Rivalutazione ISTAT + Interessi Legali ti permette di calcolare con precisione l’aggiornamento monetario e gli interessi legali su crediti non pagati (fatture, TFR, assegni di mantenimento, canoni locazione, ecc.) secondo gli indici ISTAT e i tassi legali vigenti.

Inserisci importo, data iniziale e finale → ottieni:

  • rivalutazione ISTAT periodo per periodo
  • interessi legali maturati (anno per anno)
  • totale dovuto (capitale + rivalutazione + interessi)
  • tabella riepilogativa leggibile e stampabile

Tool senza registrazione, mobile-friendly e aggiornato ai coefficienti ISTAT più recenti (2026). Ideale per dipendenti, separati, locatori, avvocati e commercialisti.

Esempio pratico

Fattura di 10.000 € scaduta il 1° gennaio 2024 e pagata il 31 dicembre 2025:

  • Rivalutazione ISTAT 2024–2025: ≈ 4,8% → +480 €
  • Interessi legali maturati: ≈ 3,5–5% annuo → + ≈ 850 €
  • Totale dovuto: ≈ 11.330 €

Il tool suddivide per anno/semestre e mostra il dettaglio esatto.

Domande frequenti

Come vengono calcolati gli interessi legali?

Secondo il tasso legale vigente (D.M. MEF pubblicato in G.U.): 3,5% (2024), 5% (2025), ecc. Il calcolo è annuale e proporzionato ai giorni effettivi.

Da quale data partono gli interessi?

Di solito dal giorno successivo alla scadenza (es. data fattura + 30/60 gg) o dalla messa in mora formale.

Gli indici ISTAT sono aggiornati?

Sì, il tool usa i coefficienti ufficiali ISTAT più recenti. Per precisione legale scarica sempre l’indice FOI dal sito ISTAT.

È valido in giudizio?

Sì, il calcolo segue le norme (art. 1284 c.c., D.Lgs. 231/2002). Per procedimenti è meglio farlo validare da avvocato o commercialista.

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